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INFORMATION TECHNOLOGY

Commissione UE: approvate le Linee Guida interpretative sul concetto giuridico di "sistema di Intelligenza Artificiale" secondo l'articolo 3(1) del Regolamento 2024/1689.

Continua l’azione interpretativa dell’AI Act portata avanti dalla Commissione UE. Dopo la recente approvazione delle Linee Guida sulle pratiche di IA vietate, ecco l’adozione degli orientamenti interpretavi sulla definizione giuridica di “sistema di intelligenza artificiale” (art. 3.1 Reg. 1689/2024).

Anche queste Linee Guida, come quelle sulle pratiche vietate, sono allo stato approvate ma non ancora formalmente adottate. Si tratta di atti rilevanti (ancorché non vincolanti) poiché – come ricordato in precedenti post – la diretta applicabilità a far data dal 2 febbraio 2025 dei primi 5 articoli (compreso l’articolo 3, che reca 68 definizioni giuridiche) consente ora non solo di rivedere in tale prospettiva i contratti con i fornitori di servizi e prodotti AI-based, ma anche (e a ciò mirano le ultime linee guida) ad assistere i fornitori e le altre persone interessate nel determinare se un sistema software costituisca un “sistema di IA” e sia dunque soggetto alle norme del Regolamento.

Per rientrare nell’AI Act, dobbiamo guardare (a) all'architettura del sistema (b) alle funzionalità specifiche e (c) alla presenza dei sette elementi menzionati nella definizione riportata all’articolo 3(1) dell’AI Act, e cioè:

1. Sistema basato su macchine;
2. Autonomia;
3. Adattabilità;
4. Perseguimento di obiettivi impliciti o espliciti;
5. Inferenza e generazione di output utilizzando tecniche di AI;
6. Output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
7. Output che possono influenzare gli ambienti fisici o virtuali.
 
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